Risarcimento ritardo cancellazione volo aereo
Secondo quanto previsto dal Regolamento Comunitario (UE) n.261/2004, i passeggeri – in partenza da un aeroporto europeo o comunque su un volo effettuato da una compagnia aerea comunitaria con destinazione un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro – in caso di ritardo, cancellazione o di negato imbarco (overbooking) hanno diritto ad un risarcimento dalla compagnia aerea, sino ad € 600 oltre al rimborso del biglietto aereo, se dovuto.
I casi sono i seguenti:
- cancellazione volo, se il passeggero non ha ricevuto comunicazione con almeno 2 settimane di anticipo oppure entro 7 giorni dalla partenza non gli sia stato proposto un volo alternativo;
- ritardo volo di almeno 3 ore rispetto all’orario di arrivo previsto;
- overbooking ossia negato imbarco qualora il numero di prenotazioni dei passeggeri è superiore ai posti disponibili e il passeggero non rinuncia volontariamente al suo posto in cambio di una prenotazione su un volo successivo o una compensazione economica.
Sono esclusi dal risarcimento aereo:
- i passeggeri vittime di ritardo o cancellazione del volo causate da circostanze straordinarie che non potevano essere evitate (ad esempio, per condizioni meteorologiche avverse, problemi imprevisti relativi alla sicurezza del volo o scioperi che compromettono il servizio di un vettore);
- i passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile al pubblico.
Lo Studio legale Bettiol gestisce rapidamente le procedure volte ad ottenere il rimborso e gli indennizzi in base ai seguenti quattro
STEP
- Analisi del caso per determinare la validità del reclamo;
- Lettera di reclamo alla Compagnia aerea;
- Trattativa con la Compagnia aera;
- Eventuale fase giudiziale avanti al Giudice di Pace.
Ci potrà contattare per verificare subito se nel Suo caso ha diritto al risarcimento ed eventualmente l’importo che il vettore aereo è tenuto a riconoscere.