VADEMECUM IN CASO DI INTERVENTI ESTETICI MAL RIUSCITI
Quando si subiscono danni in conseguenza di un intervento chirurgico di natura estetica, bisogna tenere bene a mente che, se si decide di intraprendere una causa di risarcimento danni, è necessario fornire la prova delle seguenti circostanze:
- dell’esistenza del contratto o del “contatto” tra paziente e Medico;
- dell’aggravamento della situazione patologica o dell’insorgenza di nuove patologie;
- del relativo nesso di causa con l’azione o l’omissione del Medico, secondo il criterio della normalità causale ossia del “più probabile che non”.
Spetterà invece al Medico dimostrare che la prestazione professionale sia stata eseguita diligentemente e che l’esito infausto dell’intervento sia stato causato da un evento imprevisto e imprevedibile.
In particolare, secondo l’orientamento della Cassazione civile, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze astrattamente idonee a porsi come causa o concausa del danno. Di contro, spetta al Medico convenuto l’onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso ovvero che, pur essendovi stato il suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno (cfr. Cass., n. 15993/2011).
Per adempiere al proprio onere probatorio e sostenere fondatamente un’azione di risarcimento danni, il danneggiato dovrà preliminarmente munirsi, come minimo, della seguente documentazione:
- Cartelle cliniche relative all’intervento subito.
- Documentazione fotografica il più esaustiva possibile: le foto della propria situazione precedente e le proprie foto dopo l’intervento.
- Eventuali referti medici che certificano i problemi insorti in conseguenza dell’intervento.
- Relazione medico legale che accerti l’entità del danno, la responsabilità del Medico e il rapporto di causalità esistente tra il danno e la malpractice.
- Eventuale relazione di uno psicologo che certifichi il disagio e i danni di natura morale post-intervento.