OMESSA INFORMAZIONE IN MATERIA IN INTERVENTI ESTETICI: LA RESPONSABILITA’ E’ AUTOMATICA
Commento a Cassazione Civile, sez. III, sentenza 06/06/2014 n° 12830.
Il caso sottoposto al vaglio della Cassazione civile riguardava un intervento di chirurgia estetica – tecnicamente riuscito –, volto alla rimozione di un tatuaggio sulla spalla.
Tale intervento, tuttavia, aveva lasciato sulla pelle della paziente una brutta cicatrice senza che ciò fosse stato prospettato come rischio dal Medico operante.
L’inestetismo cagionato alla paziente era dunque più grave di quello che si mirava ad eliminare o ad attenuare e su tali ragioni veniva fondata la richiesta di risarcimento da parte della prima.
La Cassazione nel proprio iter motivazione ha rilevato che:
- l’intervento era stato eseguito a regola d’arte;
- si era verificato un danno alla salute sotto il profilo del peggioramento delle condizioni estetiche;
- non erano state fornite alla paziente le informazioni rilevanti per consentirle di maturare una decisione libera e consapevole.
Sulla base di tali rilievi, la Corte affermava che, laddove ad un intervento di chirurgia estetica consegua un inestetismo più grave di quello che si mirava ad eliminare o ad attenuare, una volta accertato che di tale possibile esito il paziente non era stato compiutamente e scrupolosamente informato, a ciò consegue auotamticamente la responsabilità del medico per il danno derivatone, quand’anche l’intervento sia stato correttamente eseguito.
La particolarità del risultato perseguito dal paziente e la non necessarietà dell’intervento, in termini di tutela della salute, consentono di presumere che il consenso non sarebbe stato prestato se l’informazione fosse stata offerta.
Le conseguenze risarcitorie, nel caso di assenza o insufficiente consenso informato, sono diverse nel caso di interventi ”salvifici o necessari” rispetto a quelli “estetici” e non necessari.
Infatti, in caso di interventi salvifici non preceduti da una rigorosa in formativa, da cui siano derivate conseguenze dannose, il Medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri che ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento, non potendo altrimenti ricondursi all’inadempimento dell’obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute.
In caso di interventi non necessari, invece, un’operazione compiuta senza valido consenso perde a priori qualsiasi fonte di legittimazione, con ogni conseguente assunzione di rischio in capo al Medico, anche a fronte di interventi eseguiti a regola d’arte.
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