ESECUZIONE VOLONTARIA DI UN TESTAMENTO NULLO
Quando un testamento è nullo, ma non è possibile impugnarloL’art. 590 c.c. sancisce l’impossibilità di fare valere la nullità di un testamento per quei soggetti che, pur conoscendo la causa di tale nullità, abbiano, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione testamentaria o dato ad essa volontaria esecuzione.
Chi ha dato volontaria esecuzione alla disposizione testamentaria, pur conoscendone il motivo di invalidità e ponendo così in essere un comportamento inconciliabile con la volontà di impugnarla è in grado di determinare una sorta di convalida del testamento per facta concludentia.
In altri termini questa sorta di convalida opera attraverso un comportamento di attuazione della disposizione invalida (ad esempio: consegna dei beni mobili ai beneficiari indicati nel testamento, consegna della chiave di un immobile legato per testamento), in grado di determinare volontariamente, rispetto ai beni ereditari, lo stesso mutamento della situazione giuridica che si sarebbe prodotto se il testamento fosse stato valido.
La ratio di tale istituto è evidentemente insita nel principio di conservazione degli atti giuridici (v. Cass. 19.04.1956 n. 1192), maggiormente giustificato negli atti mortis causa considerato che in essi l’autore non è più in grado di rinnovare il negozio, eliminando la causa di invalidità e, in secondo luogo, nell’intento di consentire ai congiunti del de cuius di dare esecuzione ai suoi atti di ultima volontà ancorché espressi in modo formalmente o sostanzialmente difforme dalla fattispecie normativa.
Il risultato generato dalla norma non è una vera e propria sanatoria, in quanto il testamento è e rimane invalido. E’ l’iniziativa di impugnazione a subire una limitazione, venendo infatti preclusa a coloro che hanno dato volontaria esecuzione a detto testamento.
Andando ora ad analizzare i presupposti contemplati dall’art. 590 c.c., essi sono rappresentati dalla nullità (o annullabilità) delle disposizioni testamentarie e dalla volontaria e consapevole esecuzione delle stesse.
Quanto al primo aspetto, si segnala che è pacificamente ammessa la sanabilità delle disposizioni testamentarie nulle in quanto inficiate da vizi di carattere formale. Ciò risulta non solo dalla lettera dell’art. 590 c.c. (“da qualunque causa dipenda”), ma anche dalla relazione al codice che fa testuale riferimento ai vizi di forma. Di conseguenza è senza dubbio ammissibile la conferma/esecuzione volontaria di un testamento olografo nullo per mancanza di autografia (v. Guido CAPOZZI, Successioni e donazioni, Tomo I, Milano, 2009, p. 931). Diversamente l’art. 590 c.c. si ritiene inapplicabile nelle ipotesi di insussistenza in rerum natura della disposizione testamentaria nulla, ossia ove manchi radicalmente la volontà del testatore, come avviene, ad esempio, nei casi di testamento nuncupativo (in forma orale), nei casi di testamento falso (laddove la volontà testamentaria sia stata coartata da violenza assoluta o sia del tutto inventata) e nel caso di una clausola testamentaria che contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico o al buon costume.
Per quanto riguarda, invece, il concetto di “esecuzione volontaria”, esso indica qualunque comportamento con il quale il soggetto adegua lo stato di fatto alla situazione che sarebbe stata creata dal negozio nullo, ove fosse stato valido.
L’esecuzione, però, oltre che volontaria, deve essere consapevole, ossia compiuta con la conoscenza non soltanto dell’esistenza della causa che ha determinato la nullità, ma anche del suo effetto (nullità o annullabilità). Si tratta, cioè, della “conoscenza storica del fatto invalidante e delle possibili conseguenze giuridiche” (Cass. 16.05.1966 n. 1236).