INTERVENTO ESTETICO MAL RIUSCITO: LA RESPONSABILITA’ DELLA STRUTTURA SANITARIA

Giu 1, 2018Blog

In linea generale, quando si agisce per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’esito infausto di un intervento estetico, si estende il contraddittorio della causa anche alla struttura sanitaria che ha ospitato l’operazione.

Infatti, la struttura sanitaria, con l’accettazione del paziente ai fini del ricovero per l’intervento programmato, conclude con lo stesso un contratto atipico di spedalità e di assistenza sanitaria, da cui derivano obblighi non solo di tipo alberghiero, ma anche di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.

Conseguentemente, anche la struttura sanitaria risulta responsabile, ex art. 1218 c.c., per l’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell’art. 1228 c.c. per l’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, in qualità di suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando al riguardo la circostanza che il sanitario sia di fiducia dello stesso paziente e da lui stesso scelto (Cassazione n. 13953/2007 e n. 1620/2012).

La responsabilità della struttura sanitaria per inadempimento di proprie obbligazioni sussiste, ad esempio, in caso di inefficiente organizzazione delle attrezzature o del personale medico ausiliario e paramedico o alle prestazioni di carattere alberghiero. La responsabilità per il comportamento dei medici, invece, prescinde dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, assumendo rilevanza la circostanza che dell’opera del medico la casa di cura comunque si avvalga nell’attuazione del rapporto obbligatorio. La responsabilità dell’ente, pertanto, trova fondamento, non già nella colpa degli ausiliari, ma nel rischio relativo all’utilizzazione dei terzi nell’adempimento dell’obbligazione.

Tale sentenza ribadisce il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di responsabilità civile nell’attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (cioè che sia stato operato), dell’aggravamento o insorgenza della situazione patologica per effetto dell’intervento e del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari. A carico dell’obbligato (il sanitario o la struttura) resta, invece, la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. n. 975/2009).