IL PREPOSTO
Obblighi e responsabilità del preposto all'interno di un'aziendaL’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro) definisce specificatamente la figura del “Preposto” quale soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, svolge quattro compiti:
- sovrintende alla attività lavorativa;
- garantisce l’attuazione delle direttive ricevute in materia di igiene e sicurezza;
- controlla la corretta esecuzione di tali direttive da parte dei lavoratori;
- esercita un funzionale potere di iniziativa (ad es.: potere di interrompere il lavoro in situazioni in cui emerga un significativo pericolo per la salute dei lavoratori).
Il preposto rappresenta una figura chiave che può affiancare il datore di lavoro nei compiti di sovraintendenza del sistema di gestione per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, con compiti meramente di controllo diretto sui lavoratori a lui assegnati.
In tale figura rientrano i capi-squadra, i capi-reparto, i capi-officina, i capi-sala etc. i quali hanno il compito di dirigere e sorvegliare il lavoro dei componenti della quadra/reparto/officina/sala, indipendentemente da una nomina ufficiale o da un conferimento formalizzato per iscritto (art. 299 del D.lgs 81/08 che sancisce il principio di effettività in base al quale gli obblighi di datori di lavoro, dirigenti e preposti gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri spettanti a tali figure. Tale principio è confermato anche dalla giurisprudenza es. Cassazione, Sezione III Penale n. 22118 del 03/06/2008).
Il preposto, dunque, è chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizioni di preminenza rispetto agli altri lavoratori, tanto da poter impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire e sulle norme di sicurezza da osservare. Il preposto è chi possiede “di fatto” l’autorità per dare ordini, istruzioni e direttive sul lavoro da eseguire e per tale ragione deve essere egli stesso prima di tutti gli altri, tenuto all’osservanza ed all’attuazione delle misure di sicurezza, nonché al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori.
Lo specifico ruolo di garante della sicurezza è confermato dall’art. 18, co. 3-bis, introdotto dal decreto n. 106/2009, il quale prevede l’esonero da responsabilità del datore di lavoro ove la violazione verificatasi consista, unicamente, in un inadempimento ai propri obblighi da parte del preposto e manchi una culpa in vigilando del datore stesso.
L’art. 19 del TU sulla sicurezza elenca nel dettaglio gli obblighi del preposto:
A) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
B) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
C) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e da istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
D) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
E) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
F) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
G) frequentare appositi corsi di formazione.
Qualora detti obblighi non vengano osservati, il preposto è soggetto alle sanzioni individuate dall’art. 56:
a) arresto fino a due mesi o ammenda da 438,40 a 1.315,20 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. a), c), e), f);
b) arresto sino a un mese o ammenda da 219,20 a 876,80 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. b), d), g).